Toscana
Dal 14 alle Poste le domande per il «nulla osta»
Inizia il 14 marzo, dalle ore 14.30, solo negli Uffici Postali abilitati a questa operazione, la presentazione delle domande per ottenere il nulla osta all’ingresso di stranieri extracomunitari (in genere: lavoratori domestici, subordinati, stagionali). Il Ministeri dell’Interno e del Lavoro hanno comunicato in via ufficiale la data di avvio di questa procedura, la cui conoscenza è importante dal momento che come è sempre successo presumibilmente le domande saranno superiori ai 170.000 posti messi a disposizione: la richiesta sarà accolta infatti nell’ordine di presentazione delle domande. Il Ministero ha chiarito anche alcuni dubbi sulla compilazione dei kit a lettura predisposti e diffusi dalle Poste.
Qual è il «codice domanda» da apporre sul cedolino dell’assicurata?
Contrariamente a quanto stanno facendo in molti, è quello in cima a destra del secondo foglio, non quello della scheda riepilogativa (primo foglio)
Nel caso di lavoratori domestici addetti all’assistenza di persone con limitazioni all’autosufficienza (le cosiddette «badanti»), occorre dimostrare un reddito minimo da parte del datore di lavoro?
Ai sensi del Regolamento sull’immigrazione (art. 30-bis DPR 394/99), se il datore di lavoro coincide con la persona assistita non sussiste la necessità di dimostrare la sussistenza del cosiddetto «reddito minimo».
Cosa va allegato alle domande?
Solo le fotocopie di un documento (in corso di validità) del datore di lavoro e del passaporto (o altro documento equipollente) dello straniero. Per quanto riguarda il passaporto devono essere fotocopiate solo le pagine in cui sono riportati i dati anagrafici. Non è necessario che il passaporto sia in corso di validità. Altri documenti potranno essere successivamente richiesti dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Cosa succede dopo la presentazione della domanda?
Le poste, accettata la busta e rilasciata la ricevuta dell’assicurata, provvedono all’inoltro delle istanze al Centro Servizi CSA delle Poste, che a sua volta provvede a digitalizzare i dati ed a trasmetterli al CED del Ministero dell’Interno e ai competenti Sportelli Unici per l’Immigrazione. Lo Sportello Unico per l’immigrazione, dopo il ricevimento della domanda per via telematica, trasmette la richiesta al centro per l’impiego:
a) il centro per l’impiego provvede a diffondere l’offerta di assunzione;
b) il centro per l’impiego verifica l’indisponibilità di lavoratori italiani o comunitari ad accettare l’offerta di lavoro e rilascia, decorsi 20 giorni, una certificazione negativa;
c) lo sportello unico per l’immigrazione, entro 40 giorni dalla presentazione, accertata l’indisponibilità di cui sopra, rilascia, sentita la Questura, il nulla osta all’assunzione e all’ingresso del lavoratore straniero;
d) gli uffici consolari provvedono a rilasciare allo straniero il visto di ingresso per lavoro subordinato con indicazione del codice fiscale;