Toscana
Calendario di (iper)attività del Consiglio regionale
Le istituzioni toscane preannunciano appuntamenti impegnativi per i prossimi mesi: tra la fine di dicembre ed i primi due mesi del nuovo anno, prima dell’ingresso in campagna elettorale per le elezioni regionali, previste per il 10 aprile 2005, saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio Regionale numerosi atti normativi ed amministrativi. Oltre all’approvazione del Bilancio regionale e della Legge Finanziaria, atti tipici, la cui approvazione è prevista entro la fine dell’anno dalla stessa normativa di riferimento (la LR n.36 del 2001), saranno infatti sottoposti al Consiglio Regionale numerosi altri provvedimenti, tra i quali si segnalano:
– le proposte di riforma delle leggi regionali in materia di assistenza sociale (Lr n.72 del 1997) e sanitaria (Lr n.22 del 2000), ed i piani regionali sanitario e sociale per gli anni 2005-2007,
– la proposta di legge su servizio civile nazionale e regionale,
– il testo unico in materia di urbanistica e gestione del territorio,
– la proposta di legge relativa al recepimento della riforma Biagi in merito alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli strumenti contrattuali flessibili,
– la proposta di legge per il conferimento dell’autonomia speciale in materia di beni ambientali e paesaggistici ed in materia di beni culturali, ai sensi dell’art.116 della Costituzione,
– la proposta di legge istitutiva del sistema regionale dei beni culturali.
Non potendo in questa sede illustrare tutti i provvedimenti, si presentano di seguito una sintesi delle proposte di legge inerenti il sistema di assistenza sociale e sanitaria ed un breve testo relativo alla proposta di legge in materia di servizio civile*.
– Lo strumento di organizzazione del sistema sanitario regionale continua ad essere la programmazione, articolata su base regionale ed aziendale: le novità della legge in questo ambito sono i piani interaziendali di area vasta, proposti dai comitati istituiti presso le 3 aree vaste istituite dalla legge (Area vasta nord ovest: Massa e Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Viareggio; Area vasta centro: Pistoia, Prato, Firenze ed Empoli; Area vasta sud est:Siena, Arezzo e Grosseto), ed approvati dal Consiglio Regionale, il cui contenuto è determinato dal Piano sanitario regionale, e a livello locale, i Piani Integrati di Salute, strumento di programmazione sociosanitaria in cui sono coordinati ed integrati i servizi sociali e sociosanitari erogati nella zona-distretto (in merito, v. scheda nel sito di OGLnews).
– La affermata centralità del diritto alla salute del cittadino e la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà sono posti alla base delle norme che riguardano la partecipazione interistituzionale e l’integrazione delle politiche sanitarie: oltre al ruolo crescente degli enti locali nella programmazione locale e regionale delle politiche sanitarie, attraverso la Conferenza dei sindaci e la Conferenza permanente sulla programmazione sociosanitaria, anche le università, gli enti di ricerca e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le associazioni degli assistiti, le organizzazioni sindacali, del volontariato, la cooperazione sociale sono chiamati dalla legge a partecipare a vario titolo e secondo protocolli e forme di accordo predeterminate, alla realizzazione del sistema sanitario a livello sia regionale che locale. Sono inoltre confermati dalla proposta l’Agenzia Regionale della Salute, come organo di consulenza, monitoraggio e supporto tecnico-scientifico dell’azione regionale , arricchito dall’introduzione di un nuovo osservatorio dedicato al settore dell’integrazione sociosanitaria; il Consiglio Sanitario Regionale e la Commissione regionale di bioetica, come organismi di consulenza e supporto tecnico-scientifico.
– In merito all’assetto organizzativo, si segnalano l’introduzione degli Enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta, previsti dagli artt.119 quali enti del servizio sanitario regionale, dotati di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, cui sono conferite tutte le funzioni inerenti la gestione tecnico-amministrativa del sistema sanitario (gestione del personale, approvvigionamenti, logistica, ecc.). All’art.34 sono invece disciplinate le società miste, che possono essere costituite dalle aziende sanitarie, le quali hanno facoltà di attivare rapporti in forma societaria con soggetti privati per lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute, nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale e relativamente alle attività in essa indicate. La costituzione di queste società deve essere autorizzata dalla Giunta regionale, ed è rinviata ad un atto regionale specifico la disciplina delle forme e dei criteri di attivazione, fermi alcuni principi predeterminati nella legge, quali il privilegiare il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale come soci privati;il prevedere limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al 49%; stabilire forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della quota sociale;disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale e definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.
– È confermato il ruolo centrale dei Comuni nella programmazione associata e nella realizzazione degli interventi da attivare in ogni zona sociosanitaria, in forma coordinata con le Asl per quanto concerne il settore sociosanitario, attraverso il Piano Integrato di salute, ed in raccordo con le politiche formative, abitative, per il lavoro, culturali.
– La partecipazione del terzo settore e della comunità locale nella realizzazione del sistema dei servizi si concretizza in due strumenti di nuova codificazione: la Carta dei diritti di cittadinanza sociale, prevista all’art.30 e il Patto per la costruzione di reti di solidarietà sociale, disciplinato dall’art.31. Entrambi sono strumenti di programmazione delle politiche e di determinazione del modello di welfare locale condiviso dalla comunità locale, le istituzioni e gli attori sociali: la prima sembra caratterizzarsi come strumento politico di rappresentazione delle risorse della comunità locale e delle forme di partecipazione e di tutela dei cittadini rispetto alla determinazione delle priorità locali di intervento. Il secondo configura invece uno strumento di programmazione vero e proprio, con cui oltre alla determinazione di priorità ed interventi, si formalizzano gli impegni reciproci assunti da istituzioni e attori sociali, l’utilizzo delle risorse, gli obiettivi concreti di coesione e sviluppo locale che stanno alla base del patto negoziato.
Il decreto n. 77 attribuisce a regioni e province autonome un ruolo molto rilevante nella realizzazione del nuovo sistema del servizio civile, prevedendo l’esercizio da parte delle stesse di funzioni amministrative con riguardo a profili nodali dell’organizzazione del servizio. Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 228/2004, la riconduzione del servizio civile nazionale all’ambito della difesa, non preclude alle regioni l’intervento in materia, per disciplinare profili ricadenti nell’ambito delle proprie competenze, diversi da quelli procedurali ed organizzativi relativi al sistema nel suo complesso. Stato e regioni dovranno naturalmente esercitare la propria potestà normativa ed amministrativa nel rispetto del principio di leale collaborazione ed alle seconde secondo la Consulta spetterà la possibilità di istituire servizi civili regionali.