Toscana

Calendario di (iper)attività del Consiglio regionale

Le istituzioni toscane preannunciano appuntamenti impegnativi per i prossimi mesi: tra la fine di dicembre ed i primi due mesi del nuovo anno, prima dell’ingresso in campagna elettorale per le elezioni regionali, previste per il 10 aprile 2005, saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio Regionale numerosi atti normativi ed amministrativi. Oltre all’approvazione del Bilancio regionale e della Legge Finanziaria, atti “tipici”, la cui approvazione è prevista entro la fine dell’anno dalla stessa normativa di riferimento (la LR n.36 del 2001), saranno infatti sottoposti al Consiglio Regionale numerosi altri provvedimenti, tra i quali si segnalano:

– le proposte di riforma delle leggi regionali in materia di assistenza sociale (Lr n.72 del 1997) e sanitaria (Lr n.22 del 2000), ed i piani regionali sanitario e sociale per gli anni 2005-2007,

– la proposta di legge su servizio civile nazionale e regionale,

– il testo unico in materia di urbanistica e gestione del territorio,

– la proposta di legge relativa al recepimento della riforma Biagi in merito alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli strumenti contrattuali “flessibili”,

– la proposta di legge per il conferimento dell’autonomia speciale in materia di beni ambientali e paesaggistici ed in materia di beni culturali, ai sensi dell’art.116 della Costituzione,

– la proposta di legge istitutiva del sistema regionale dei beni culturali.

Non potendo in questa sede illustrare tutti i provvedimenti, si presentano di seguito una sintesi delle proposte di legge inerenti il sistema di assistenza sociale e sanitaria ed un breve testo relativo alla proposta di legge in materia di servizio civile*.

Proposta di legge n.392: “Disciplina del Servizio sanitario regionale”– Il testo, di 163 articoli, va a sostituire integralmente la legge regionale n.22 del 2000, che attualmente disciplina la materia della programmazione e organizzazione dei servizi sanitari in Toscana, il funzionamento delle aziende ospedaliere, delle aziende sanitarie locali e degli altri enti regionali competenti in materia di sanità, l’assistenza farmaceutica erogata direttamente dalle Asl.

– Lo strumento di organizzazione del sistema sanitario regionale continua ad essere la programmazione, articolata su base regionale ed aziendale: le novità della legge in questo ambito sono i piani interaziendali di area vasta, proposti dai comitati istituiti presso le 3 aree vaste istituite dalla legge (Area vasta nord – ovest: Massa e Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Viareggio; Area vasta centro: Pistoia, Prato, Firenze ed Empoli; Area vasta sud – est:Siena, Arezzo e Grosseto), ed approvati dal Consiglio Regionale, il cui contenuto è determinato dal Piano sanitario regionale, e a livello locale, i Piani Integrati di Salute, strumento di programmazione sociosanitaria in cui sono coordinati ed integrati i servizi sociali e sociosanitari erogati nella zona-distretto (in merito, v. scheda nel sito di OGLnews).

– La affermata centralità del diritto alla salute del cittadino e la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà sono posti alla base delle norme che riguardano la partecipazione interistituzionale e l’integrazione delle politiche sanitarie: oltre al ruolo crescente degli enti locali nella programmazione locale e regionale delle politiche sanitarie, attraverso la Conferenza dei sindaci e la Conferenza permanente sulla programmazione sociosanitaria, anche le università, gli enti di ricerca e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le associazioni degli assistiti, le organizzazioni sindacali, del volontariato, la cooperazione sociale sono chiamati dalla legge a partecipare a vario titolo e secondo protocolli e forme di accordo predeterminate, alla realizzazione del sistema sanitario a livello sia regionale che locale. Sono inoltre confermati dalla proposta l’Agenzia Regionale della Salute, come organo di consulenza, monitoraggio e supporto tecnico-scientifico dell’azione regionale , arricchito dall’introduzione di un nuovo osservatorio dedicato al settore dell’integrazione sociosanitaria; il Consiglio Sanitario Regionale e la Commissione regionale di bioetica, come organismi di consulenza e supporto tecnico-scientifico.

– In merito all’assetto organizzativo, si segnalano l’introduzione degli Enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta, previsti dagli artt.119 quali enti del servizio sanitario regionale, dotati di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, cui sono conferite tutte le funzioni inerenti la gestione tecnico-amministrativa del sistema sanitario (gestione del personale, approvvigionamenti, logistica, ecc.). All’art.34 sono invece disciplinate le società miste, che possono essere costituite dalle aziende sanitarie, le quali hanno facoltà di “attivare rapporti in forma societaria con soggetti privati per lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute, nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale e relativamente alle attività in essa indicate”. La costituzione di queste società deve essere autorizzata dalla Giunta regionale, ed è rinviata ad un atto regionale specifico la disciplina delle forme e dei criteri di attivazione, fermi alcuni principi predeterminati nella legge, quali il privilegiare il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale come soci privati;il prevedere limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al 49%; stabilire forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della quota sociale;disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale e definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.

Proposta di legge n.404: “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”– Il testo, di 61 articoli, sostituisce la legge regionale n.72 del 1997 relativa alla disciplina del sistema socioassistenziale integrato: vi sono quindi disciplinate le competenze e gli strumenti di realizzazione del sistema dei servizi e degli interventi volti a rimuovere e prevenire situazioni di disagio e di esclusione sociale, a promuovere le reti di solidarietà locale e i diritti di cittadinanza

– È confermato il ruolo centrale dei Comuni nella programmazione associata e nella realizzazione degli interventi da attivare in ogni zona sociosanitaria, in forma coordinata con le Asl per quanto concerne il settore sociosanitario, attraverso il Piano Integrato di salute, ed in raccordo con le politiche formative, abitative, per il lavoro, culturali.

– La partecipazione del terzo settore e della comunità locale nella realizzazione del sistema dei servizi si concretizza in due strumenti di nuova codificazione: la Carta dei diritti di cittadinanza sociale, prevista all’art.30 e il Patto per la costruzione di reti di solidarietà sociale, disciplinato dall’art.31. Entrambi sono strumenti di programmazione delle politiche e di determinazione del modello di welfare locale condiviso dalla comunità locale, le istituzioni e gli attori sociali: la prima sembra caratterizzarsi come strumento politico di rappresentazione delle risorse della comunità locale e delle forme di partecipazione e di tutela dei cittadini rispetto alla determinazione delle priorità locali di intervento. Il secondo configura invece uno strumento di programmazione vero e proprio, con cui oltre alla determinazione di priorità ed interventi, si formalizzano gli impegni reciproci assunti da istituzioni e attori sociali, l’utilizzo delle risorse, gli obiettivi concreti di coesione e sviluppo locale che stanno alla base del patto negoziato.

– La previsione del Fondo sociale regionale di solidarietà interistituzionale, istituito all’art.45, sembra costituire un’applicazione concreta di solidarietà tra enti a favore di persone in stato di bisogno: si tratta di un fondo apposito, in cui la regione fa confluire risorse destinate a coprire spese sostenute dai comuni per interventi non programmabili, rivolti a donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto; stranieri con permesso umanitario di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n.286 del 1998 e con permesso di soggiorno di cui all’art. 41dello stesso decreto legislativo; richiedenti asilo e rifugiati; minori di qualsiasi nazionalità comunque presenti sul territorio; persone dimoranti nel territorio per gli interventi di prima assistenza (art.5 della proposta).– Chiude la legge un capo dedicato alle politiche sociali integrate che la regione e gli enti locali sono chiamati a realizzare secondo principi di solidarietà, rispetto per la dignità della persona, appropriatezza e personalizzazione degli interventi: le famiglie,i minori,gli anziani, i disabili gli immigrati, i popoli Rom e Sinti, le persone a rischio di esclusione sociale, le donne ed i minori vittime di violenze e di abusi, anche in ambito familiare sono i destinatari di politiche specifiche di intervento individuati dalla proposta di legge. Il servizio civile nazionale e la legislazione regionaleCon l’approvazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, si è proceduto all’istituzione di quello che è stato denominato «servizio civile nazionale». Ha avuto così termine la trentennale esperienza di un servizio civile previsto e configurato come alternativa, offerta agli obiettori di coscienza, allo svolgimento del servizio militare, obbligatorio ai sensi dell’art. 52, comma 2, Cost..Il servizio civile nazionale sarà «prestato su base esclusivamente volontaria» e, come espressamente stabiliscono la legge n. 64/2001 ed il d.lgs. n. 77/2002 sarà aperto a tutti i cittadini, uomini e donne, di età compresa tra i 18 ed i 28 anni. La legislazione istitutiva conferma la finalizzazione del servizio all’adempimento del dovere di difesa della Patria, oltre che alla promozione della solidarietà sociale e al raggiungimento degli obiettivi della formazione dei giovani e della salvaguardia del patrimonio ambientale, storico-artistico e culturale della nazione.

Il decreto n. 77 attribuisce a regioni e province autonome un ruolo molto rilevante nella realizzazione del nuovo sistema del servizio civile, prevedendo l’esercizio da parte delle stesse di funzioni amministrative con riguardo a profili nodali dell’organizzazione del servizio. Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 228/2004, la riconduzione del servizio civile nazionale all’ambito della difesa, non preclude alle regioni l’intervento in materia, per disciplinare profili ricadenti nell’ambito delle proprie competenze, diversi da quelli procedurali ed organizzativi relativi al sistema nel suo complesso. Stato e regioni dovranno naturalmente esercitare la propria potestà normativa ed amministrativa nel rispetto del principio di leale collaborazione ed alle seconde – secondo la Consulta – spetterà la possibilità di istituire “servizi civili regionali”.

Agli enti regionali si apre così la prospettiva della creazione di un proprio servizio, mediante cui perseguire le finalità tradizionali del servizio civile, in relazione ad ambiti autonomamente scelti, senza dover sottostare ai limiti fissati dal legislatore statale, a cominciare da quelli relativi ai requisiti di ammissione. Si allude, per esempio, alla possibilità per le regioni di aprire i propri servizi civili ai cittadini stranieri, scelta già compiuta dalla regione Emilia-Romagna e che si avvia a compiere anche la regione Toscana, che ha già in cantiere un disegno di legge contente la previsione dell’ammissibilità al servizio civile regionale anche degli stranieri residenti o domiciliati in regione. Al fine di valorizzare pienamente le potenzialità di sviluppo dei servizi civili regionali sarà indispensabile la previsione di efficaci forme di coordinamento, organizzativo e funzionale, degli stessi con il servizio civile nazionale, nella prospettiva della creazione di “sistemi regionali del servizio civile”. In questo modo le regioni potranno adeguatamente contemperare il perseguimento della finalità di contribuire al processo di costruzione di un modello di “cittadinanza partecipativa”, che non può che avere un orizzonte nazionale, con quello dell’obiettivo di valorizzare la propria autonomia di iniziativa, mediante l’impegno nella sperimentazione di forme anche originali di coinvolgimento dei giovani nella realizzazione di progetti promossi da enti ed istituzioni pubbliche e private.Vincenzo Casamassima, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa