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Rubrica: Risponde il teologo

25 Marzo 2009

Perché il diacono deve lavorare?

di Archivio Notizie

Mi piacerebbe sapere se c’è una motivazione teologica o solo pratica, dietro al fatto che, mentre sacerdoti (e vescovi) vivono con il sostentamento, i diaconi permanenti devono avere un lavoro civile, oltre agli impegni della famiglia e del diaconato.

Giacomo Gradoni

Risponde padre Valerio Mauro, docente di Teologia sacramentariaLa domanda del lettore mette in campo diversi aspetti. Non si tratta solamente di una questione teologica, ma vi sono coinvolti le affermazioni del diritto canonico e di quello concordatario, che rispondono a vedute differenti.

Con il rinnovamento teologico sancito dal Concilio Ecumenico Vaticano II si entra nello stato di vita clericale con il sacramento del diaconato. Così precisa il Codice del 1983: «Si diventa chierici… con la recezione del diaconato» (can. 266). Da questo punto di vista non vi è alcuna differenza fra coloro che ricevono il diaconato da celibi e fanno promessa di rimanere tali oppure coloro che lo ricevono da sposati, con il consenso della moglie. Entrambi sono chierici, sia che svolgano una professione secolare, sia che si dedichino a tempo pieno al ministero, secondo gli incarichi ricevuti dal proprio vescovo.

Sulla base delle stesse parole di Gesù, tramandate dal Vangelo, coloro che si affaticano e si dedicano alla predicazione hanno diritto alla propria ricompensa. Secondo la narrazione di Luca, il Signore, dopo aver mandato in missione i dodici, inviò altri settantadue discepoli, perché lo precedessero nelle città e luoghi dove si stava recando. Ad essi disse di annunciare la pace, fermandosi ospiti nelle case, «perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa» (Lc 10,7). La Chiesa ha conservato fin dagli inizi questa raccomandazione del Signore. L’apostolo Paolo davanti alla comunità di Corinto si fa vanto di avere rinunciato al diritto di una ricompensa quale annunciatore del Vangelo di Cristo. Lo ha fatto di propria iniziativa, per «annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferito[gli] dal Vangelo» (1Cor 9,18).

Tutto il capitolo di 1Cor 9 riafferma che «anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo» (1Cor 9,14). Il decreto del Vaticano II sui presbiteri riconosce la validità della norma anche nelle mutate condizioni culturali del mondo contemporaneo. Ai numeri 20-21 della Presbyterorum ordinis, sulla base delle citazioni bibliche sopra accennate, si riafferma il diritto dei presbiteri di essere retribuiti per il loro ministero e il dovere da parte dei fedeli di contribuire al loro sovvenzionamento, sotto le indicazioni dei vescovi. Da queste indicazioni conciliari derivano le disposizioni dell’attuale Diritto canonico, che, però, estendono il diritto/dovere del mantenimento per il ministero svolto a tutti i chierici, compresi quindi i diaconi. Al can. 281 sono indicati i modi per una «rimunerazione adeguata», tenendo conto dei vari uffici, condizioni di tempo e luogo e persino di salute (casi di malattia, invalidità o vecchiaia). Per i diaconi coniugati si fa la distinzione fra coloro che esercitano una professione civile o meno. I primi sono tenuti a provvedere ai propri bisogni con tale reddito. I secondi, invece, che si dedicano a  tempo pieno al ministero ecclesiastico, devono ricevere il necessario per sé e la propria famiglia. Questa è la legislazione ecclesiastica, che ha valore per tutta la Chiesa cattolica di rito latino. In Italia, tuttavia, si devono aggiungere le indicazioni del Concordato con lo Stato, che si presenta come una legislazione capace di modificare il tenore della legislazione canonica. E secondo il Concordato attuale sono riconosciuti ufficialmente come ministri di culto cattolico solamente i presbiteri. Per correttezza, sottolineo che mi sto addentrando in una questione giuridica complessa, perché investe il diritto canonico e quello concordatario. Non si tratta di una materia di mia specifica competenza e vi accenno, col beneficio del dubbio, solo per completare il quadro di riferimento.

Tornando ad una prospettiva a me più pertinente, non vi sono motivi teologici per i quali i diaconi che svolgono un ministero ecclesiale non debbano ricevere un sostentamento adeguato. Sulla figura diaconale vi è ancora molto da rielaborare in una riflessione ecclesiale a tutto campo. A mio parere, tuttavia, la questione economica dovrebbe essere secondaria rispetto a quella formativa. Occorre insistere su una seria formazione dei candidati al diaconato. Occorre una formazione previa che aiuti a discernere con vigilanza sulla chiamata a questo ministero. In secondo luogo, occorre al tempo stesso una cura costante nella formazione permanente dei diaconi, che essi stessi in prima persona devono avvertire come il primo dovere del ministero ricevuto. Su queste basi, allora, la comunità ecclesiale dovrebbe trovare più facilmente soluzioni per un adeguato sostentamento di questi suoi ministri.

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